(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del
                          19 novembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Incentivazione all'esodo dei formatori in albo
    1. L'albo e l'elenco del personale di cui all'art. 26 della legge
regionale  17 ottobre  1978,  n.  54  e  successive  modificazioni  e
integrazioni sono soppressi.
    2. Le disposizioii di cui agli articoli, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e
30 della legge regionale n. 54/1978 sono abrogate.
    3.  La  Regione  Puglia  riconosce  agli enti gestori aventi alle
proprie  dipendenze personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui
al  comma 1  il  costo relativo alla corresponsione di una indennita'
"una  tantum",  aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata
agli  operatori  che,  avendo maturato alla data di entrata in vigore
della  presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino
domanda  di  cessazione  dal  servizio all'ente di appartenenza entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4.  L'indennita'  di cui al comma 3 viene attribuita nella misura
di  lire  4  milioni per ciascuno degli anni che separano l'operatore
del  raggiungimento  del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  con
arrotondamento  ad  anno  intero  del periodo superiore a sei mesi, e
comunque fino a un massimo di lire 28.000.000.
    5.  La Regione Puglia riconosce altresi' agli enti gestori aventi
alle  proprie  dipendenze  personale  che,  gia' iscritto nell'albo e
nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  non  abbia maturato alla data di
entrata  in  vigore della presente legge il diritto al collocamento a
riposo  e che presenti domanda di cessazione del servizio all'ente di
appartenenza  entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della  deliberazione della giunta regionale di
approvazione  dei  criteri  per l'utilizzo degli operatori nei centri
territoriali  per  l'impiego,  un contributo "una tantum" pari a lire
4.000.000  per  ciascuno  degli  anni  mancanti al raggiungimento del
diritto  alla pensione di vecchiaia con arrotondamento ad anno intero
del  periodo  superiore  a  sei  mesi  e  fino  a  un massimo di lire
80.000.000.
    6. La Regione Puglia corrispondera' direttamente ai formatori, in
nome  e per conto degli enti gestori, le indennita' e i contributi di
cui  al  precedenti  commi sulla base di appositi tabulati nominativi
predisposti  dagli  stessi enti, da trasmettere entro quindici giorni
dalla  scadenza  del  termine  di  cui ai commi 3 e 5, e contenenti i
relativi  conteggi,  l'importo  delle eventuali ritenute di legge, la
firma  per  accettazione  dei  formatori  destinatari con la espressa
rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi
in   corso   nei   confonti  della  Regione,  l'impegno  dell'ente  a
ricomprendere  la manovra di esodo che interessa le proprie strutture
nel  progetto  di  cui  all'art.  2.  I benefici di cui sopra saranno
erogati  con apposito atto del settore formazione professionale entro
novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati.
    7.  La giunta regionale, a conclusione del percorso attuativo del
presente  articolo, attuera', sentite le organizzazioni sindacali, le
iniziative  da  assumere  per l'utilizzazione degli operatori che non
abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.